21 gennaio 2024

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo)

Premessa

Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice delle Assicurazioni Private (CdA d’ora in poi) è una Legge Speciale promulgata al fine di uniformare le tante norme precedentemente emanate in argomento.
Il criterio di studio e di analisi utilizzato nella presente disamina è basato unicamente su tale Legge in ossequio al principio giuridico "Lex specialis derogat generali", ampliando lo spazio d’indagine solo laddove necessitava chiarire principi non esplicitati nel CdA.
Il testo che segue è sintetico in quanto redatto da un “tecnico” non laureato in Legge ed inoltre è pensato per la pubblicazione WEB e quindi  con collegamenti ipertestuali ovvero senza note. Una diversa versione, però, verrà realizzata a breve allegata ad un’autodenuncia in merito alla redazione da parte mia di più stime tecniche in ambito RCA redatte per conto dei miei clienti.

1.     Lo scopo

"Ci sono cattivi esploratori che pensano che non ci siano terre dove approdare solo perché non riescono a vedere altro che mare attorno a sé." (Francis Bacon).

Il presente articolo non intende demonizzare coloro che espletano la professione di Perito Assicurativo ma intende definirne correttamente i limiti professionali visto che nel passato - non tanto remoto - si è declamato una serie indefinita di competenze richiedendone addirittura l’esclusività ovvero la riserva di legge. Personalmente ho sempre contestato il tutto parlando di “delirio d’onnipotenza”, tuttora presente nei pensieri e nel modo di ragionare di tanti professionisti. Non sto negando che la professione di Perito Assicurativo abbia una riserva di Legge come sancito dall’art. 305 c. 5 CdA ma che non lo sia tutto quanto ipotizzato dai vecchi nostalgici. D’altronde è pacifico che per pretendere il rispetto di una riserva bisogna definirne con precisione il territorio recintando lo stesso in modo insormontabile. Non è lecito affrontare con superficialità l’argomento considerando che si sta limitando lo spazio economico di altri cittadini o diminuendo quello riservato alla professione di Perito Assicurativo.

Il presente quindi articolo è la "pars destruens" di una più ampia analisi della professione di Perito Assicurativo finalizzata alla ricerca di alternative valide ovvero di una (o più) ipotesi di definizione professionale utili a superare l’empasse della “riserva di Legge” e con essa anche l’esclusione dalle tutele previste dalla Legge 49/23 sull’Equo Compenso e dalle facoltà di iscrizione all’albo Unico dei CTU come indicato nel D.M. 109/23, al netto delle norme transitorie. C’è, quindi, anche una “pars construens” che sarà pubblicata a breve.

2.     La professione

2.1 La genesi.

L’art 5 della Legge 166/92, abrogata e diversamente riformulata nel Capo VI del Titolo X CdA, differisce solo per i riferimenti legislativi dalla formulazione inserita nell’attuale art. 156 c. 1 CdA: “L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.”

Come dopo avrò modo di chiarire posso affermare che non è variata nel tempo la visione del Legislatore in merito a tale professione per cui:

     Il “Perito Assicurativo” è il professionista che provvede “all’accertamento e stima” di danni a cose e può esercitare tale professione solo se iscritto nel Ruolo ex art. 157 CdA

 

2.2 L’oggetto.

L’articolo 156 CdA parla di “[...] danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo…”.
Il riferimento è al Titolo X CdA la cui rubrica è “ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI" che è inerente all’esercizio del Ramo 10 ex art. 2 CdA descritto come “Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)”.
I termini di “furto ed incendio” inseriti nell’articolo non rimandano all’operatività delle garanzie contrattuali CVT (Corpi Veicoli Terrestri, Ramo 3) per motivi più che evidenti. In primis il Legislatore non ha facoltà di entrare “nel merito” di rapporti tra privati; in seconda istanza è evidente che l’articolato di Legge indica i casi di danni CVT in cui possa eventualmente scattare anche la Responsabilità Civile verso terzi e quindi la copertura obbligatoria RCA: in caso di furto entro il giorno stesso della denuncia ex art. 122 CdA; in caso di incendio quale mera estensione dell’art. 2054 Cod.Civ. secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 Cod. Civ.

    Il “derivanti da” va interpretato, quindi, come “cagionati a seguito di” e non è connesso genericamente alla circolazione, furto ed incendio ma al concetto di Responsabilità Civile potenzialmente correlata a tali aspetti.

per cui:

     il Perito Assicurativo è il professionista iscritto al Ruolo RPA che accerta e stima tutti i danni alle cose cagionati dal veicolo assicurato a copertura dei quali interviene il contratto con l’impresa assicurativa.

 

2.3 La riserva di Legge ed i limiti di applicazione.

La genericità dei danni risarcibili da RCA innesta un enorme problema in quanto, abbiamo visto, che è di esclusiva pertinenza del Perito Assicurativo l’accertamento e la stima di tutti i danni cagionati a tutte le cose.
Sovente trattasi di danni ad altri veicoli ma, non di rado, le evoluzioni dinamiche degli incidenti stradali, coinvolgono e danneggiano manufatti di vario genere... una colonnina di un distributore di benzina, un cancello, un’inferriata, un muro di cinta, tabelle, insegne e chi più ne ha più ne metta! Basti inoltre pensare che eventuali incendi possono danneggiare strutture in acciaio ed, eventuali deflagrazioni, riescono ad intaccare persino strutture in cemento armato, come a Borgo Panigale nel 2018. In questi casi per la corretta stima si rendono necessarie competenze che sono riservate ad altre categorie professionali e di certo del Perito Assicurativo. Tali limiti, furono dichiarati nell’audizione al Senato del 2021 della CONSAP in cui fu dichiarato che l’iscrizione al RPA si concretizza “[...] tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.” ex art. 158 c. 3 CdA. Orbene in tale audizione, argomentando sulla “ricostruzione dei sinistri stradali”, la CONSAP ribadiva che tale attività “richiede la conoscenza di cognizioni del tutto differenti in termini - per esempio - di ingegneria, di cinematica o di meteorologia, oggi estranee al patrimonio professionale dei periti.”.
La riserva di Legge del Perito Assicurativo è di fatto sovrapposta ad altre riserve. Tale ipotetico conflitto è stato risolto già in premessa: il CdA è una legge speciale e, normando solo i rapporti stragiudiziali, si sovrappone al Codice Civile. Sintetizzando:

     La professione di Perito Assicurativo esiste solo nel Codice delle Assicurazioni ed opera solo in ambito stragiudiziale.

Infatti un danno subito dallo stesso mezzo può prevedere diverse procedure di risarcimento stragiudiziale: a seconda del danneggiante, ovvero in funzione delle possibilità di scelta del danneggiato (come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 180/2009).
E’ evidente che l’oggetto di cui accertare e valutare il danno sia lo stesso. Cambia, però, lo scenario a seconda si opti per una richiesta ex art. 2054 Cod. Civ. o ex art. 148 CdA; nel primo caso non si innescano le procedure deflattive e le professioni appositamente create per facilitarle cosa che avverrebbe nel secondo.
Per esempio, un danno cagionato da una bicicletta ad un veicolo, non consente di invocare alcuna procedura insita nel CdA e - non essendoci alcun obbligo di formulazione di offerta - non prevede neanche una stima del danno cagionato.
In sintesi:

     La limitazione dello spazio riservato al Perito Assicurativo, quindi, nell’ambito della medesima Legge Speciale che lo istituisce, è riconosciuta proprio perchè deroga i principi generali. Il limite non è dato dalle competenze di colui che opera, tant’è che al di fuori della riserva di legge il professionista opererà con la identica competenza ma non qualificandosi come Perito Assicurativo in quanto figura “privatistica”.

 

2.4 Il mercato di riferimento.

Inoltre a definire “privatistica” la figura professionale di Perito Assicurativo è stato il Ministero di Giustizia sin dal 2015 come già chiarito nel precedente articolo. La valutazione del dirigente ministeriale spiega perché tale figura Professionale sia stata esclusa dalla Legge sull’Equo Compenso e dalla formazione dei nuovi iscritti all’albo dei CTU.
Sin dai lavori preparatori della L. 166/92 si evince che tale professione era stata creata specificatamente per agevolare le imprese assicurative affinché potessero più facilmente rispettare l’istituto di “formulazione di offerta” - finalizzata alla deflazione del contenzioso - inserita dalla L. 39/77 nell’impianto normativo della L. 990/69. Il tutto è stato recepito nella riscrittura del CdA tant’è che nel leggerlo ci si imbatte nel Titolo XVIII (“Sanzioni e procedimenti sanzionatori”) Capo VIII (“Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi”) da cui l’art. 329 c. 3 CdA: “I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.” da leggere unitamente all’art. 330 c.1 CdA “Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.”.
Un’attenta disamina delle parole utilizzate (c.d. vox iuris) fa risaltare come palese la volontà del legislatore che ha usato il termine “imprese” ex art. 1 s) CdA e non, invece, un più generico “mandante”.
Tale limitazione è evidentemente correlata alle funzioni di  vigilanza da parte di IVASS e CONSAP ovvero alla possibilità di comminare sanzione nei confronti di soggetti vigilati perchè operanti all’interno del CdA.
Analogamente appare più che ovvio che il privato cittadino, il professionista, l’impresa non esternalizzata ex art. 30septies CdA od i Tribunali non siano soggetti a tale vigilanza poiché operano esternamente al CdA.
Se quanto scritto è ovvio per il cittadino, il libero professionista e per la Pubblica Amministrazione, va meglio chiarita la posizione delle imprese non esternalizzate operanti come Perito Assicurativo.
Continuando, quindi, il processo di sintesi:

     La professione di Perito Assicurativo è privatistica poiché limitata ai soli incarichi da parte delle imprese nell’ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni e pertanto solo in ambito stragiudiziale.

 

2.5 Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sinora esposto, posso serenamente affermare che

l’attività professionale di Perito Assicurativo esiste solo in ambito stragiudiziale ed è espletata dalla persona fisica iscritta al RPA che accerta e stima tutti i danni alle cose cagionati a terzi e coperti da RCA dall’Impresa mandante.

 

3.     Lo status quo. La disintermediazione fuorilegge.

(continua...)

16 gennaio 2024

#PeritoAssicurativo, cronaca di una morte annunciata (malgrado disperati colpi di coda)...

Illustration of a cartoon tombstone with R.I.P written on it.


Torno a parlare dell'argomento circa una figura professionale a me cara seppur osteggiata: il #PeritoAssicurativo, così come definito dall'art. 156 c.1 del Dlgs 209/2005.
Potrebbe sembrare una dichiarazione incoerente ma lo è solo per chi ha da sempre - e tutt'ora date alcune pubblicazioni social - asserito e vissuto nel "delirio d'onnipotenza" alimentato da chi da oltre 30 anni anima le più rappresentative (!) associazioni di categoria.
 
Sia chiaro che anche io affermo che - come scritto nel Dlgs 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" - l'espletamento della professione di Perito Assicurativo è materia riservata agli iscritti al Ruolo ex art. 157 CdA che inoltre delega a CONSAP S.p.A. il mantenimento del Ruolo Periti Assicurativi.
Segnalo inoltre che l'art. 305 c.5 CdA riporta esplicitamente che: "L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.".

Il punto nodale, però, è comprendere in cosa consista l'attività peritale considerato che una "riserva di Legge" deve essere chiara e definita in quanto restringe il campo di azione professionale ovvero limita la libertà d'impresa dei cittadini dello Stato.

Sul punto a breve pubblicherò
una perizia da me digitalmente firmata ed utilizzata all'interno di una trattazione di un sinistro RCAuto unitamente ad un breve saggio difensivo finalizzato alla corretta delimitazione dello spazio economico "riservato" al Perito Assicurativo. Lo scopo è di non voler più dare alibi a coloro che "vendono" la professione come integralmente riservata ovvero estendendone la riserva in ambiti non pertinenti.

Infatti il problema maggiore è che le associazioni più vecchie han fatto credere che l'esser iscritto al Ruolo Periti Assicurativi, rendesse tali professionisti:
  • esperti “generici” di automotive
  • patrocinatori stragiudiziali
  • ricostruttori
  • idonei ad espletare incarichi per la Giustizia quali CTU
Il perchè è tanto evidente quanto indicibile ! Da anni combatto tali affermazioni e il 2023 è stato l'anno che ha consacrato quanto da me ipotizzato più volte.

A riprova fattuale elenco una minima cronaca da cui si evince la chiara volontà del Legislatore e dei Ministeri competenti:
  • 2005: viene promulgato il "Codice delle Assicurazioni" che raggruppa e raccorda numerose leggi, abrogandole. Tra queste la L. 166/92 inerente la professione di Perito Assicurativo, tagliata e sintetizzata nel il Capo VI del Titolo X che disciplina l'attività peritale. Il titolo L'art. 156 c.3 chiarisce come il perito - persona fisica - espleti l'incarico mentre l'art. 329 c.3 chiarisce che l'incarico è conferito dall'impresa assicurativa e non da una generica "mandante" (che non sarebbe vigilabile da IVASS);
  • 2013: la gestione del Ruolo passa a CONSAP che redige fino al 2019 domande di esame contenenti riferimenti alla CARD, convenzione privata redatta da ANIA e supervisionata da IVASS ma nient'affatto pubblica;
  • 2013: viene emanata la Legge 04 relativa alle professioni non ordinistiche che unitamente alle norma UNI, definiscono giuridicaente la professione di Patrocinatore Stragiudiziale (UNI 11477) e di Ricostruttore di sinistri stradali (11294);
  • 2015: trapelano note ministeriali che identificano la professione di Perito Assicurativo come “privatistica” e non idonea al recepimento di incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria;
  • 2017: il Parlamento nel proporre un tavolo per la “riparazione a regola d’arte” all’interno del DDL Concorrenza (art. 1 comma 10), non includendo la figura di Perito Assicurativo;
  • 2022: alla camera naufraga per motivi "politici" la proposta di Legge relativa alla richiesta terzietà del Perito Assicurativo. Rumors narrano di enormi pressioni da parte di ANIA;
  • 2023: viene promulgata la Legge sull’Equo Compenso che non tiene conto della figura professionale del Perito Assicurativo, che invece è proprio colui che riceve incarichi SOLO dalle compagnie assicurative come esplicitato nell'art. 329 c. 3 CdA;
  • 2023: viene emanato il Decreto 109/2023 per il popolamento dell’albo CTU voluto dalla Riforma Cartabia: in esso non è contemplato il Ruolo PA pur trattandosi di innovazione in quanto sono accettati i professionisti iscritti nelle Associazioni Professionali non Ordinistiche monitorate dal Ministero.
Orbene, questo il quadro della situazione... chiunque può verificare quanto scritto avendo riportato anche i collegamenti a documenti.
Alcuni non erano stati letti, altri non erano conosciuti e tra questi cito la rilevante importanza dell'art. 329 c. 3 CdA presente da ben 18 anni. 
 
Tale comma, infatti, nel chiarire che l'incarico professionale è conferito dalle imprese (e non da un generico mandante) taglia i "sogni di gloria" di taluni ma nel contempo blinda la professione impedendo che le imprese utilizzino società esterne per disintemediare il rapporto coni periti. Ovvio che nulla impedisce ai periti incaricati di organizzarsi all'interno si stutture societarie, ma l'incarico ovvero il rapporto fiduciario va sempre dato al perito iscritto al RPA presso CONSAP.

Vi rimando al prossimo aritcolo in merito, se volete commentate liberamente.

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...